Banca Italease: nasce il comitato dei piccoli azionsiti.
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Ed ecco il teso del ricorso presentato dall'Avv.Alberto Mattei per conto del dr. Improta,socio di Banca Italease.
testo del ricorso. il Giudice ha fissato la prima udienza per il 2 settembre.TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLIRICORSO EX ART. 700 CPCPER
Il dott. IMPROTA Salvatore, Nato a Cercola (Na) il 18.06.1965 e ridente in Napoli alla via V. Fornari n° 4 c.f. MPR SVT 65H18 C495W, elett.te dom.to in Napoli alla Galleria Umberto I° n° 27, presso lo studio dell'avv. Alberto Mattei che lo rappresenta e difende in virtù di procura ad litem rilasciata a margine del presente atto
Premesso che Il 5 dicembre 2007 Banca Italease SpA, società di capitali quotata in borsa e presente nel listino della borsa valori di Milano, comunicava la conclusione di un aumento di capitale di ben 700.000.000 (settecentomilioni) di euro effettuato per coprire integralmente le perdite di pari importo prodotte nella precedente gestione, sulla quale ancora oggi è in corso una indagine della Magistratura di Milano relativamente allo scandalo dei ?derivati?, prodotti finanziari ad alto rischio e rendimento. Ai sottoscrittori dell'aumento di capitale, tra cui molti piccoli risparmiatori già in forte perdita per aver acquistato azioni della stessa Banca che solo pochi mesi prima valevano oltre 50 euro, furono richiesti ben 9,10 euro per azione a fronte di un valore nominale di 5,16 euro ad azione, determinato da una perizia tecnica sulla base del valore del bilancio e dello avviamento. Il 29 gennaio 2008 Banca Italease SpA comunicava, vista la necessità di trovare partners strategici, nazionali ed internazionali, di aver ricevuto un mandato esplorativo dal Patto di Stabilità (Banche Popolari soci di maggioranza) e che i propri vertici aziendali avrebbero a ciò provveduto avvalendosi della collaborazione della Rothschild Spa, società di consulenza. (doc.1) Il 30 giugno 2008, puntualmente e dettagliatamente anticipate da articoli di stampa del 28 e 29 giugno (doc. 2) Banca Italease SpA comunicava, in ottemperanza al mandato esplorativo conferitole di aver deciso di avviare trattative in esclusiva con la VR Leaseng società del gruppo DZ Bank (quinta banca tedesca) al fine di realizzare una società comune (doc. 3). A questo punto numerosi articoli di stampa di diverse testate giornalistiche (Il Sole 24 ore, Il Messaggero, Libero Mercato, La Repubblica) attingendo da fonti vicine sia a Banca Italease che al Gruppo DZ Bank, non solo, ma da fatti documentati e documentabili mai ufficialmente smentiti, iniziano a descrivere i termini dell'accordo, contenuto in una lettera di intenti predisposta dalle parti, consistente sostanzialmente nella creazione di una società comune (joint venture) dove sarebbe confluito il 50% degli attivi di Banca Italease e una contropartita in denaro da parte di VR Leasing del Gruppo DZ Bank (doc. 4). Alla luce di tali fatti, il ricorrente unitamente a tanti altri piccoli risparmiatori, decidevano di acquistare e/o mantenere in portafoglio i titoli di Banca Italease e gli strumenti finanziari derivati con scadenza ai primi di settembre 2008, in quanto l'ingresso di DZ Bank nella compagine sociale di Banca Italease, così come descritto avrebbe determinato, ai sensi della vigente normativa, una offerta pubblica di acquisto da parte della Società Tedesca che, per i valori espressi dal bilancio Italease e per l'andamento economico finanziario positivo della stessa, sarebbe stata pari ad un importo non inferiore al valore netto patrimoniale per azione, pari a 9,23 euro come si può facilmente desumere dalla divisione tra il patrimonio netto complessivo di euro 1.555.000.000 e il numero di azioni (168.398.962) come riporta il comunicato stampa del 14 maggio 2008 di Banca Italease relativo ai risultati al 31.3.2008. Questo perchè il trasferimento del 50% dell'attivo aziendale in una Società comune, della quale però una delle parti otterrebbe una quota di minoranza, può essere assimilato alla vendita del 50% della stessa parte e, pertanto, si potrebbe configurare in tal modo l'obbligo di offerta pubblica di acquisto che scatta allorquando una Società acquisisce oltre il 30% di un'altra Società quotata. Pertanto, nel caso che ci riguarda, assistiamo alla costituzione di una Società comune tra Banca Italease e DZ Bank dove Banca Italease conferisce il 50% dell'attivo aziendale e DZ Bank il controvalore in denaro, ricevendo rispettivamente il 49% e il 51% delle quote sociali; ed è palese quindi come con questa manovra la DZ Bank avendo il controllo della costituente società non ha fatto altro che acquisire il controllo del 50% dell'attuale Banca Italease, superando quindi ampiamente il limite del 30% imposto dalla vigente normativa oltre il quale scatta l'obbligo di Opa, secondo quanto stabilito dall'art.106 del T.U.F. Evidentemente la costituzione di una joint venture così come strutturata servirebbe solo ad eludere la normativa sull' OPA a danno degli azionisti di minoranza. Inoltre le trattative tra le banche Popolari azioniste di maggioranza di Banca Italease e la stessa banca tedesca DZ Bank circa la creazione di una grande società di risparmio gestito potrebbero utilizzare logiche compensative alla luce dell'accordo relativo anche a Banca Italease, generando però un insopportabile conflitto di interessi vista la connessione soggettiva delle parti in gioco. Tra l'altro non si spiega, se non per la conoscenza di strategie non note ai soci di minoranza, la condotta dei soci di maggioranza cioè delle banche che detengono le più alte percentuali di partecipazioni in Banca Italease, che non sono mai intervenute in nessuna circostanza a difesa dei loro investimenti allorquando il titolo da loro detenuto perdeva repentinamente valore andando ben al di sotto del valore nominale. Ed infatti la scorsa primavera, nonostante la Banca avesse ripreso, dopo il predetto aumento di capitale, a produrre utili e quindi non si era potuto erodere il valore patrimoniale, il prezzo delle azioni continuava inspiegabilmente a scendere, addirittura al di sotto del valore nominale pari a 5,16 euro, determinando quindi perdite nell'ordine del 45% ai piccoli risparmiatori che, solo pochi mesi prima, avevano sottoscritto le azioni a 9,10 euro. Ed è impensabile che banche che detengono oltre il 50% di partecipazioni in Banca Italease con un prezzo di carico mediamente di 11 euro ad azione e con il titolo che non più tardi di 10-12 mesi fa quotava oltre 50 euro, a questi prezzi e cioè circa 5 euro non si fossero adoperate per tutelare il proprio investimento. Evidentemente erano e sono a conoscenza di strategie di intervento sconosciute all'azionariato di minoranza forse più esposto e meno tutelato.E valga il vero! Basta verificare, una su tutte, la circostanza (Finanza e Mercati del 29/06/2008) che il sig. Minolfi Massimo Direttore Generale di Banca Popolare, azionista di maggioranza (30,7%) di Banca Italease, abbia, unitamente all'A.D. di Banca Italease sig. Massimo Mazzera, redatto, stipulato e sottoscritto la lettera di intenti con il futuro partener DZ Bank, acquisendo, senza alcun dubbio, notizie circa strategie, modalità e tempistica completamente sconosciute al resto dei piccoli azionisti (ma pur sempre azionisti). Questa situazione purtroppo determina una disparità di trattamento che l'odierno ricorrente denuncia in ragione del fatto che trattandosi di informazioni che influiscono sulla determinazione del prezzo delle azioni sono da intendersi quali price sensitive cioè quelle notizie che le società quotate e i soggetti che le controllano devono diffondere in presenza di un'informazione privilegiata, cioè di una notizia non di pubblico dominio che riguarda la società quotata o il relativo gruppo e che un investitore ragionevole utilizzerebbe ai fini delle proprie decisioni di investimento in quanto idonea ad incidere sensibilmente sul prezzo degli strumenti finanziari. Di conseguenza se notizie price sensitive non fossero tempestivamente diffuse in modo accessibile per tutti gli investitori si verrebbe a creare un'inaccettabile asimmetria informativa. Ed è proprio quello che nel caso di specie si è verificato in quanto dalle dinamiche esposte è certo che gli azionisti di maggioranza rappresentati dalle Banche Popolari, unitamente ai vertici della Banca Italease stessa, che hanno partecipato e continuano a partecipare attivamente alla gestione delle trattative per la formazione della joint venture con il gruppo DZ Bank, detengono, a discapito degli altri soci, informazioni relative alle modalità, alle tempistiche ed alle strategie di attuazione della stessa. Legittimando dubbi ed alimentando perplessità in ragione dell'inerzia e dell'indifferenza manifestate allorquando il titolo quotava ben al di sotto del proprio valore nominale. E' appena il caso di evidenziare anche la circostanza che già in diverse occasioni e sempre per gli stessi motivi, il ricorrente ha investito della questione la CONSOB organo di controllo e vigilanza della Borsa Italiana, senza esito alcuno. Tutto quanto innanzi premesso e con riserva di più ampiamente dedurre ed illustrare, il ricorrente come in epigrafe dom.to rapp.to e difeso, sussistendo i requisiti fumus boni juris:caratterizzato oltre che dalla titolarità delle azioni e dei derivati, ma anche dal quel violato diritto all'informazione che deve essere puntuale ed uguale per tutti gli azionisti al fine di evitare che qualcuno possa trarre profitto dall'asimmetria informativa descritta periculuim in mora:caratterizzato oltre che dalle imminenti scadenze dei derivati di cui in narrativa, anche quotidianamente dall'andamento del titolo stesso atteso che i volumi di scambio in questa fase di incertezza sono bassissimi quasi irrilevanti così come il valore del titolo stesso, scoprendo il fianco a possibili speculazioni e/o manipolazioni R I C O R R E A questo Ecc.mo Tribunale affinché Voglia accogliere, contrariis reiectis, le seguenti C O N C L U S I O N I 1- in via cautelare accertata la responsabilità di Banca Italease SpA in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Milano alla via Cino del Duca n° 12, nonché dil Banco Popolare in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Verona alla Piazza Nogara n° 2, nella determinazione della asimmetria informativa per i motivi e le causai di cui al presente ricorso, ordinarsi, inaudita altera parte, la divulgazione delle notizie in loro possesso relative alla joint venture a stipularsi con la VR Leasing del gruppo DZ Bank contenute nella lettera di intenti sottoscritta, in uno alla notizie di cui ai vari incontri tenuti per la stessa finalità tra le compagini societarie su descritte; per l'effetto condannare le società convenute al pagamento in favore del ricorrente al risarcimento dei danni da determinarsi in separato giudizio; 2- nel merito fissare l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio e provvedere all'assunzione dei mezzi di prova necessari per accertare ed ordinare quanto al punto 1; 3- condannarsi comunque le convenute Banche come sopra identificate al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al procuratore costituito quale antistatario. Si indicano quali informatori: - sig. Improta Salvatore, via V. Fornari, 4 Napoli – . Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore del presente ricorso è indeterminabile. Si esibiscono mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti: 1- comunicato stampa del 29.01.2008;2- copia articoli dei giornali del 28-29.06.2008;3- comunicato stampa del 30.06.2008;4- copia articoli dei giornali del 21-23.07.2008. Avv. Alberto Matt
(L'autore del presente articolo non è iscritto all'ordine dei giornalisti e potrebbe detenere i titoli oggetto dei suoi articoli)